I corsi antincendio, lo sappiamo, sono obbligatori per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente. A regolarli è la Legge 81 del 2008. Proprio questa Legge, da ottobre 2022 è cambiata, accogliendo delle modifiche proposte già da tempo. Ma cosa è cambiato? Cosa cambia per i datori di lavoro che sono tenuti a mettere in regola la propria azienda?
Abbiamo chiesto a Giuseppe Di Marcantonio, Instructor Trainer BLS-D Academy specializzato (tra altro) di corsi di formazione Antincendio di Basso, Medio, Alto Rischio. Anzi no! Di Livello 1, 2 e 3: questa è una delle modifiche introdotte, solo la prima di tante.
Novità Antincendio in sintesi
- Deve essere emesso il Piano di Emergenza per i luoghi di lavoro compresi nella lista e per quelli che ne sono sprovvisti. In tutti gli altri casi, il Datore di Lavoro deve adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportarle nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- È necessario verificare che il piano di emergenza sia presente e allineato con i contenuti previsti dal nuovo Decreto e che tutte le prove di evacuazione siano state fatte o programmate.
- La formazione ai lavoratori sul rischio incendio, a partire da ottobre 2022 deve comprendere il livello di approfondimento e l’informazione prevista.
- Inoltre, deve essere realizzata un’informativa specificaed è necessario introdurla con una specifica cartellonistica nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni.
- Un’altra novità riguarda i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al servizio antincendio. Questi sono ora suddivisi in Formazione di Livello 1, Livello 2 e Livello 3 con obbligo di aggiornamento quinquennale.
- Prova pratica prevista per tutti i livelli della formazione antincendio.
La tua azienda è aggiornata? Tutte le novità, comunicate tramite gazzettini ufficiali con largo anticipo, sono entrate in vigore il 25 settembre 2022 e in quanto tali, eventuali trasgressioni o situazioni non aggiornate sono sanzionabili.
Non rischiare inutilmente, puoi contattarci per una consulenza.
La nuova normativa
Dal 25 settembre 2022 in avanti sono entrati in vigore i decreti che sostituiscono il D.M. del 10 marzo 1998 relativi alla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e alle caratteristiche in tema di servizio di prevenzione e protezione antincendio.
I riferimenti:
- dal 25 settembre è entrato in vigore il M. 1° Settembre 2021
Decreto Controlli – “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3 lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, in cui sono stati definiti i criteri atti ad individuare i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- dal 4 ottobre è entrato in vigore il M. 2 settembre 2021
Decreto GSA – “Criteri per la legislazione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3 lettera a), punto 4, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, in cui sono stati definiti i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione
- e dal 29 ottobreè entrato in vigore il M. 3 Settembre 2021
Decreto Minicodice – “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, che completa l’abrogazione definitiva del Decreto 10 marzo 1998 in tutte le sue parti. In esso vengono definiti i criteri atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora si verifichi e le misure precauzionali.
Piano di Emergenza: cosa è cambiato dal 4 ottobre
Il Decreto Ministeriale del 02/09/2021 stabilisce l’obbligo di predisporre il piano di emergenza che indichinon solo il numero di lavoratori, ma anche il numero degli occupanti.
Di conseguenza, il Piano di Emergenza è obbligatorio per i luoghi di lavoro:
- con almeno 10 lavoratori occupanti (come già previsto dal DM 10/03/98)
- aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori (nuova condizione)
- che rientrano nell’elenco (Allegato I) delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 (come già previsto dal DM 10/03/98).
Una delle principali novità introdotte dal decreto è data dall’obbligo del piano di emergenza non più solo in funzione dei lavoratori presenti ma anche rispetto al numero di occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.
Inoltre, il Decreto prevede che, nel piano di emergenza, siano riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro (nei casi di cui all’art. 34 del D.lgs. 81/08).
Il piano deve essere provato almeno una volta l’anno e, in caso di più Datori di Lavoro attestanti sullo stesso edificio, il piano deve essere congiunto e congiuntamente simulato.
Valutazione del Rischio Incendio: cosa è cambiato dal 29 ottobre 2022
La valutazione del rischio incendio deve essere emessa per tutti i luoghi di lavoro e deve essere coerente e complementare alla valutazione del rischio esplosione e aggiornata nei casi richiamati dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
Per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio d’incendio, quindi quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione e non dotati di una specifica regola tecnica, la valutazione del rischio incendio deve essere redatta con i criteri semplificati indicati nel D.M. 03/09/2022.
Invece, per i luoghi di lavoro non classificati a basso rischio incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 o nella specifica norma tecnica.
Non è necessario aggiornare al 04 ottobre tutte le Valutazioni Rischio Incendio (VRI), ma è richiesto solo nei casi richiamati dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
Tra le novità del nuovo decreto antincendio, deve essere realizzato uno specifico documento di valutazione dei rischi per tutti i luoghi di lavoro che attualmente non lo posseggono.
Formazione antincendio: cosa è cambiato dal 4 ottobre
Dal 4 ottobre 2022 cambieranno anche le denominazioni dei corsi di formazione antincendio:
- TIPO 1 per aziende di Livello 1 (ex rischio basso):
- Formazione 4 ore
- Aggiornamento 2 ore
- TIPO 2 per aziende di Livello 2 (ex rischio medio):
- Formazione 8 ore
- Aggiornamento 5 ore
- TIPO 3 per aziende di Livello 3 (ex rischio alto):
- Formazione 16 ore
- Aggiornamento 8 ore
I corsi di tutti i livelli devono essere rinnovati con cadenza quinquennale.
Requisiti dei docenti dei corsi di formazione per addetti Antincendio
Il nuovo D.M. 2/9/21, tra le varie novità introdotte, specifica nel dettaglio anche i requisiti che devono possedere i docenti per essere abilitati ad effettuare docenze nei corsi di formazione per addetti antincendio.
Vediamoli di seguito.
I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del M. 2/9/21(ovvero il 4/10/2022);
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del M. 2/9/21(ovvero il 4/10/2022);
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022), si ritengono qualificati anche i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del M. 2/9/21(ovvero il 4/10/2022);
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
Inoltre i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio devono:
- frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale;
- esibire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti.
BLS-D Academy annovera numerosi formatori qualificati, disponibili su tutto il territorio nazionale per la formazione Antincendio. Contatta il numero verde 800-629067 per essere messo in contatto con il formatore BLS-D Academy nella tua zona.
Altre principali novità per la formazione antincendio
- Introduzione della periodicità quinquennale dell’aggiornamento della formazione
- Obbligatorietà della prova pratica anche per la formazione e l’addestramento del Livello 1 (ex rischio basso), e la possibilità, per la sola parte teorica, di svolgere i corsi in modalità FAD sincrona (Formazione a distanza sincrona).
Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, per ottemperare all’obbligo di aggiornamento l’addetto deve frequentare un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.
I corsi BLS-D Academy
BLS-D Academy offre, oltre ai corsi di Primo Soccorso laico, l’intera gamma dei corsi previsti dalla L. 81/08 in materia di sicurezza dei lavoratori, in collaborazione con importanti aziende datoriali. Grazie a queste collaborazioni, possiamo fornire alle aziende un ampio spettro di servizi, inclusa la redazione del DVR.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 800-629067.