La Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed efficace dal 7 aprile 2026, interviene anche sul terreno della sicurezza sul lavoro, modificando alcuni punti del D.Lgs. 81/2008 che interessano soprattutto le piccole e medie imprese, ma che in diversi casi toccano tutte le aziende. Il cuore delle novità riguarda quattro assi: lavoro agile, verifiche delle attrezzature, modelli di organizzazione e gestione semplificati e formazione dei lavoratori, compresa quella nei periodi di cassa integrazione guadagni.
Per chi si occupa di corsi sicurezza sul lavoro, di organizzazione aziendale e di aggiornamento documentale, non è una norma da leggere “di sfuggita”. È una legge che spinge le imprese a rivedere procedure, informative, tempi della formazione e, in alcuni casi, anche il modo in cui si pensa la sicurezza fuori dai locali aziendali. In questo articolo facciamo ordine, con un taglio pratico e leggibile, mantenendo intatti i riferimenti normativi essenziali.
Perché questa legge conta davvero per le PMI
La legge annuale sulle piccole e medie imprese non nasce dal nulla. Lo Statuto delle imprese prevede, all’art. 18 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, che il Governo presenti ogni anno un disegno di legge dedicato a tutela e sviluppo di micro, piccole e medie imprese. Secondo il dossier parlamentare e le ricostruzioni tecniche, il provvedimento 2026 rappresenta il primo intervento organico realmente arrivato a compimento su questa base.
Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro, il messaggio è chiaro: non si riducono gli obblighi, ma si cerca di renderli più proporzionati, più tracciabili e più aderenti alle condizioni reali delle PMI. Questo vale soprattutto per tre scenari tipici: il lavoratore che opera in smart working, la piccola azienda che fatica a costruire un modello organizzativo strutturato, e l’impresa che deve gestire la formazione obbligatoria anche in fasi delicate come sospensione o riduzione dell’orario.
Per chi lavora sul campo, il senso pratico della riforma è semplice: meno aree grigie, più responsabilità esplicite, più strumenti per fare prevenzione in modo concreto. E proprio qui entrano in gioco la formazione sicurezza sul lavoro, la qualità dei contenuti e la capacità di tradurre la norma in comportamenti quotidiani.

Lavoro agile: l’informativa annuale entra nel Testo Unico
La novità più immediata è contenuta nell’art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, che introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Per la prima volta il Testo Unico disciplina in modo organico gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro per l’attività svolta in modalità di lavoro agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore stesso.
Il punto operativo centrale è questo: il datore di lavoro deve assicurare gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità, in particolare quelli legati all’uso dei videoterminali, tramite la consegna al lavoratore e al RLS di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi a questa particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta fermo, nello stesso comma, l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore.
Questa non è una modifica formale: obbliga le imprese a rivedere in modo serio la gestione del lavoro agile e sicurezza sul lavoro. Non basta più una policy generica o una comunicazione iniziale standardizzata. Serve un contenuto aggiornato, periodico, coerente con i rischi reali: posture, illuminazione, uso corretto di laptop e schermi, pause, affaticamento visivo, ordine della postazione, e più in generale tutti gli aspetti compatibili con il lavoro fuori sede.
Non solo obbligo: arriva anche una sanzione
La legge 2026 non si limita a introdurre l’informativa annuale: collega anche un effetto sanzionatorio al mancato adempimento. PuntoSicuro evidenzia infatti che, insieme alla modifica dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, viene toccato anche l’art. 55 del Testo Unico, introducendo una sanzione penale in caso di mancata consegna dell’informativa annuale prevista per il lavoro agile.
Dal punto di vista aziendale, questo significa che il tema non può essere lasciato al solo ufficio HR o a una modulistica “di facciata”. È un tassello che chiama in causa datore di lavoro, consulenti, RSPP e chi progetta la formazione lavoratori. In particolare, le imprese dovranno chiedersi se la loro attuale gestione dello smart working è sufficientemente documentata, aggiornata e coerente con quanto richiesto dal nuovo comma 7-bis.
Per molte PMI questa è anche un’occasione utile per mettere ordine: aggiornare informative, uniformare procedure, chiarire i confini della responsabilità e inserire il tema dentro i corsi sicurezza sul lavoro dedicati a lavoratori, preposti e dirigenti.
Verifiche periodiche: nuove attrezzature nell’Allegato VII
Un altro fronte importante riguarda le attrezzature di lavoro. L’art. 12 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 modifica l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, inserendo tra le attrezzature soggette a verifiche periodiche anche le “piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto”, con verifica triennale.
È una modifica molto concreta, che interessa in particolare il settore agricolo, ma che ha un significato più ampio: il legislatore continua a spingere verso una logica di controllo non solo documentale ma anche tecnico-funzionale delle attrezzature effettivamente utilizzate nelle attività produttive. Ricordiamo che l’art. 71, comma 11 del Testo Unico già impone al datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell’Allegato VII, proprio per valutarne stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza.
Per le imprese significa aggiornare il censimento delle attrezzature, verificare se rientrano ora nel campo delle verifiche, programmare le scadenze e formare in modo coerente gli operatori. Anche qui la parte normativa e quella formativa devono camminare insieme: una macchina verificata ma utilizzata male resta comunque un rischio.

Carrelli elevatori e altri veicoli: attenzione a non confondere assicurazione e sicurezza
Nel pacchetto della Legge PMI 2026 compare anche l’art. 9, che interviene sull’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni private in materia di esonero dall’assicurazione obbligatoria per alcuni veicoli utilizzati in contesti interni o non accessibili al pubblico, come carrelli e macchine agricole in specifiche condizioni. E’ una modifica rilevante, soprattutto per i contesti aziendali, ferroviari, portuali, aeroportuali e agricoli.
Qui è bene essere molto chiari: la deroga assicurativa non elimina gli obblighi di prevenzione e protezione. Non cambia il fatto che il mezzo vada gestito in sicurezza, che gli operatori debbano essere formati, che l’addestramento debba essere effettivo, e che i rischi da investimento, manovra, stoccaggio o interferenza vadano governati come sempre.
Modelli di organizzazione e gestione semplificati: la novità più interessante per le microimprese
Tra le modifiche più promettenti c’è quella introdotta dall’art. 10, che inserisce il nuovo comma 5-ter all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008. La norma prevede che INAIL, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione e d’intesa con le organizzazioni comparativamente più rappresentative di imprese e lavoratori, elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, individuando parametri precisi per la loro declinazione a livello aziendale e supportando le imprese nella loro adozione.
Questo passaggio è importante perché riconosce un problema reale: per molte piccole aziende i modelli di organizzazione e gestione sono percepiti come uno strumento troppo complesso, scritto “per grandi imprese”. La legge prova invece a costruire un approccio proporzionato alla dimensione aziendale, senza abbassare il livello di tutela ma rendendo più accessibile la struttura organizzativa della prevenzione.
Formazione durante la CIG: una finestra operativa che molte aziende aspettavano
Sempre l’art. 10 porta una seconda modifica molto concreta: viene aggiunta la lettera b-bis all’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, estendendo la possibilità di erogare la formazione ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
Questa novità è importante perché riconosce che i periodi di rallentamento produttivo possono diventare momenti utili per riallineare le competenze e recuperare ritardi formativi. In pratica, il legislatore inserisce i periodi di CIG tra le occasioni in cui la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico possono e devono essere svolti. E modifica anche la Legge 28 giugno 2012, n. 92, precisando che il lavoratore sospeso che beneficia di una prestazione di sostegno al reddito decade dal trattamento se rifiuta un corso di formazione o riqualificazione, compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenta regolarmente senza giustificato motivo.
Per le aziende questo significa maggiore flessibilità organizzativa; per i lavoratori, un’opportunità di crescita professionale anche in una fase di riduzione dell’attività; per chi eroga corsi sicurezza sul lavoro, un quadro più chiaro dentro cui progettare piani formativi seri, coerenti e utili.

Addestramento: più valore alla pratica, spazio anche alla simulazione
Un altro passaggio da non perdere riguarda il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, riscritto dalla Legge 2026. La nuova formulazione ribadisce che l’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, e chiarisce meglio il suo contenuto: prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, ma anche esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Inoltre, la legge apre espressamente alla possibilità di effettuare interventi di addestramento anche con l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, da tracciare in apposito registro, anche informatizzato.
Questo è un punto molto interessante per il futuro della formazione sicurezza sul lavoro. Per anni si è parlato di addestramento come qualcosa di pratico ma poco definito. Ora la norma lo rende più leggibile e lo collega anche alla simulazione, che non sostituisce il campo ma può rafforzarlo, soprattutto in contesti dove la ripetizione controllata di scenari e procedure migliora molto la preparazione.
Per un’organizzazione come BLS-D Academy, che lavora proprio sulla qualità della formazione pratica, questo orientamento va nella direzione giusta: meno teoria sganciata dal lavoro reale, più esercitazioni, più tracciabilità, più coerenza tra ciò che si insegna e ciò che poi succede davvero in azienda.
E l’anno scorso? Più che una legge PMI già operativa, il 2025 ha preparato il terreno
Qui è utile fare chiarezza. La Legge 11 marzo 2026, n. 34 è la norma entrata in vigore quest’anno sul piano delle PMI. L’anno scorso, però, il cantiere normativo era già aperto: da un lato il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese era stato approvato in Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2025 e ha poi seguito l’iter parlamentare fino all’approvazione definitiva del marzo 2026; dall’altro, nel 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta e operativo dal 24 maggio 2025, che ha inciso in modo molto rilevante sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Quindi, se guardiamo al “cosa è cambiato l’anno scorso” per le aziende, il riferimento più concreto non è una precedente Legge PMI già efficace sulla sicurezza, ma soprattutto il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che ha razionalizzato i percorsi formativi di lavoratori, preposti, dirigenti e altri soggetti della prevenzione. In altre parole: il 2025 ha messo in ordine il come si forma; il 2026 interviene di più su quando si può formare, come si gestiscono alcuni obblighi specifici e come si alleggeriscono alcuni strumenti organizzativi per le PMI.
Per chi progetta percorsi formativi, questo significa leggere i due passaggi insieme: Accordo 2025 + Legge PMI 2026. Solo così si ha il quadro vero di ciò che oggi un’impresa deve fare su informativa, addestramento, CIG, modelli semplificati e aggiornamento delle procedure.
Cosa dovrebbero fare adesso le aziende
In concreto, nei prossimi mesi le imprese dovrebbero aprire almeno cinque dossier operativi. Il primo: verificare se esistono già informative adeguate per il lavoro agile e, in caso contrario, predisporle con cadenza annuale, coinvolgendo anche l’RLS. Il secondo: aggiornare il registro delle attrezzature soggette a verifica e capire se le nuove piattaforme rientrano nell’obbligo triennale. Il terzo: monitorare l’uscita dei modelli semplificati INAIL per valutare un eventuale adeguamento dell’assetto organizzativo. Il quarto: inserire i periodi di CIG nella pianificazione della formazione sicurezza sul lavoro. Il quinto: rafforzare l’addestramento pratico, documentandolo in modo serio e, dove opportuno, integrando strumenti di simulazione.
La vera differenza, come sempre, non la farà la norma da sola, ma la capacità di tradurla in processo: procedure chiare, contenuti aggiornati, ruoli definiti, registri ordinati e formazione che non si limiti alla firma.
Dove si colloca BLS-D Academy
Su questi temi, il nostro approccio è molto semplice: aiutare aziende e professionisti a trasformare gli obblighi in strumenti utili. Nei percorsi di formazione sicurezza sul lavoro che riguardano lavoratori, preposti, dirigenti, primo soccorso aziendale, aggiornamento per RSPP/ASPP e formazione per docenti-formatori, lavoriamo sempre in questa direzione: rendere leggibile la norma, ma soprattutto trasferirla in comportamenti concreti, casi pratici e materiali utilizzabili subito in azienda.
Le novità della Legge PMI 2026 si agganciano in modo naturale ai percorsi che riguardano:
formazione e aggiornamento sicurezza sul lavoro per lavoratori, preposti e dirigenti;
moduli dedicati a lavoro agile e uso corretto dei videoterminali;
percorsi di primo soccorso aziendale, dove l’addestramento pratico e la simulazione hanno un ruolo centrale;
aggiornamenti per figure come RSPP, ASPP e docenti-formatori, che devono restare allineati al quadro normativo.
Non è una questione di “fare più ore”, ma di fare formazione più utile, più chiara e meglio allineata alle modifiche che stanno entrando nel Testo Unico.
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 non rivoluziona l’intera sicurezza sul lavoro, ma tocca punti che per molte PMI fanno una differenza concreta: chiarisce gli obblighi nel lavoro agile, amplia la finestra per la formazione in CIG, rafforza l’idea di addestramento pratico tracciato, aggiorna il capitolo delle verifiche periodiche e apre la strada a modelli semplificati di organizzazione e gestione.
La chiave, adesso, è non aspettare l’ultimo momento. Chi gestisce la sicurezza in azienda dovrebbe già iniziare a verificare documenti, informative, procedure e piani formativi. Perché, come accade spesso, la vera novità normativa non è la riga in Gazzetta: è il cambiamento concreto che chiede alle organizzazioni il giorno dopo.
Se vuoi capire come queste novità si intrecciano con i tuoi obblighi formativi, nei percorsi BLS-D Academy dedicati alla sicurezza sul lavoro, al primo soccorso aziendale e all’aggiornamento di RSPP/ASPP e docenti-formatori, possiamo aiutarti a leggere la norma in chiave pratica e ad allineare i contenuti dei corsi ai cambiamenti già in vigore.
Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/23/26G00050/sg







